IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 30  agosto  1988,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
   "17.  Le  violazioni delle norme di cui all'art. 3, secondo comma,
lettere a) e d), relative ai divieti di:
     a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni
alpe: il carico dovra'  essere  definito  da  un  apposito  piano  di
pascolamento;
     d)  introdurre  bovini,  ovini,  e caprini nell'area individuata
nella carta degli obiettivi  naturalistici  e  selvicolturali,  degli
interventi  e  delle  destinazioni,  quale area di particolare pregio
naturalistico sul versante sinistro;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di  L.  4.000  ad  un
massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 12 maggio 1994
 
                               BRIZIO